21 dicembre 2008

Verifica delle collaborazioni a progetto

In ogni caso, si precisa che per poter procedere alla contestazione della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, non sarà sufficiente invocare la mera genericità del corrispondente contenuto negoziale o la sua non perfetta rispondenza alla fattispecie contrattuale di riferimento, costituendo, questi ultimi, elementi meramente indiziari.
Inoltre, non si dovrà più tenere conto delle “presunzioni di subordinazione” introdotte dalla circolare ministeriale n. 4/2008 per determinate attività lavorative specificamente elencate.
Occorrerà, di contro, fare riferimento esclusivamente agli indirizzi operativi forniti dalla già citata nota del Ministero.
Quest’ultima, infatti, opera una distinzione tra gli elementi propriamente qualificanti la collaborazione e gli elementi aventi una valenza meramente indiziaria e presuntiva e, come tali, di per sé non idonei a far disconoscere la natura autonoma del rapporto di lavoro investigato.
Si potrà pertanto riscontrare l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, laddove il collaboratore stesso, unilateralmente e discrezionalmente, determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
Costituiranno, invece, esclusivamente indizi ed elementi meramente presuntivi ai fini della riconduzione del rapporto di lavoro alla fattispecie di cui all’articolo 2094 c.c., gli elementi di seguito indicati: