26 dicembre 2008

DEMANSIONATO NON LAVORA PIU', NON LICENZIABILE

ROMA - Non scatta il licenziamento per il lavoratore che, stanco di essere tenuto inattivo o impiegato in occupazioni molto inferiori alla sua qualifica, non si presenta più al lavoro dopo aver invano sollecitato il datore ad adibirlo a mansioni adeguate al suo livello.
Lo sottolinea la Cassazione che ha respinto un ricorso dell'ex acciaieria 'Italsider' di Genova, ora 'Ilva', contro l'annullamento del licenziamento inflitto a Giorgio B., un tecnico di settimo livello impiegato per dieci anni - dal 1990 al 2000 - a fare fotocopie, compiti rientranti nelle mansioni dei dipendenti di terzo livello.
Prostrato dalla inoccupazione, alternata alla fotocopiatura e talvolta alla cassa integrazione, Giorgio B. aveva deciso di non andare più al lavoro.
Il tre aprile del 2000 venne licenziato.
Ma sia il Tribunale di Genova che la Corte di Appello, ed ora anche la Suprema Corte - con la sentenza 29832 - hanno confermato che la "decisione di assentarsi dal posto di lavoro non integrava la giusta causa di licenziamento, avendo accertato che Giorgio B. era stato tenuto inattivo o addetto a mansioni notevolmente dequalificanti rispetto alla categoria di appartenenza".