01 luglio 2008

Infortunio in itinere: accolto il ricorso di un lavoratore infortunatosi gravemente mentre si recava ad effettuare degli interventi tecnici

La Corte ha pertanto accolto con rinvio il ricorso formulando il principio di diritto secondo il quale "In tema di infortunio in itinere, secondo la disciplina previgente alla riforma adottata dal dl.vo n. 38/00, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta, la determinazione a priori della durata della sua prestazione lavorativa".