25 aprile 2007

INPS: Pensione di inabilità civile

In risposta alle richieste di chiarimento pervenute da alcune Sedi, si conferma che, in linea con quanto enunziato in via incidentale dalla Corte costituzionale nella sentenza n.88/1992 e con le precedenti disposizioni del Ministero dell'Interno (v.circolare n.5 del 20.6.1980), il riconoscimento delle pensioni di inabilità civile, di cui all’art.12 , legge 30 marzo 1971, n.118, deve avvenire - in presenza degli altri requisiti - tenendo conto del solo reddito personale del richiedente, come per gli assegni di invalidità parziale.